Fondoformazione, nuova opzione per i corsi gratuiti in azienda

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3 Aprile 2026, di Teresa Barone – PMI.it

L’INPS ha definito le modalità di adesione a Fondoformazione, il nuovo Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua rivolto ai lavoratori delle aziende che applicano i CCNL. Con il Messaggio n. 1147 del 31 marzo 2026, l’Istituto chiarisce come devono muoversi i datori di lavoro interessati e da quale momento l’adesione diventa effettiva.

Cos’è Fondoformazione e a chi si rivolge

Fondoformazione è una nuova opzione oggi disponibile nell’ambito dei Fondo paritetici interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori dipendenti. Con decreto del Ministero del Lavoro del 20 novembre 2025, ha assunto personalità giuridica e ottenuto l’autorizzazione a finanziare piani formativi. L’adesione permette quindi alle imprese di attivare percorsi di aggiornamento e riqualificazione, in linea con quanto previsto dalle politiche di sviluppo delle competenze e dagli strumenti di supporto alla formazione continua.

Come come gli altri fondi interprofessionali, è destinato alle imprese che applicano Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e consente di utilizzare la quota dello 0,30% dei contributi obbligatori per finanziare attività formative aziendali. Non richiede consti aggiuntivi da parte dell’azienda: le risorse derivano dalla contribuzione già versata all’INPS e in questo modo destinate alla formazione del personale aderente.

Come aderire a Fondoformazione

Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, l’adesione a Fondoformazione richiede l’inserimento del codice “FFOR” nell’elemento Adesione di FondoInterprof, contenuto nella DenunciaAziendale. L’iscrizione decorre dal periodo di paga in cui il codice viene esposto nel flusso mensile. Da quel momento decorre l’adesione e diventa possibile incanalare verso il Fondo la quota dello 0,30% destinata alla formazione dei dipendenti.

Se l’impresa è già iscritta ad altro Fondo

Per le imprese che aderiscono già a un diverso Fondo interprofessionale, l’operazione richiede un passaggio in più. Nello stesso flusso Uniemens devono infatti comparire sia il codice di adesione a Fondoformazione sia il codice di revoca del Fondo scelto in precedenza. In assenza della revoca, l’INPS precisa che la nuova adesione non può essere perfezionata.

Istruzioni per datori di lavoro agricoli

Per i datori di lavoro agricoli non si utilizza Uniemens ma la dichiarazione trimestrale DMAG-Unico. In questo caso il codice “FFOR” va inserito attraverso la funzione Fondi Interprofessionali, che consente di effettuare adesione, revoca o cambio del Fondo secondo le regole previste per il settore.

Da quando decorre l’adesione e quanto dura

L’adesione a Fondoformazione produce effetti dal periodo di paga in cui viene comunicata con le modalità previste dall’INPS. Una volta attivata, resta valida fino a revoca espressa e non deve essere rinnovata negli anni successivi. Questo significa che il datore di lavoro non è tenuto a confermare ogni anno la scelta già effettuata.

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